ASSOCIAZIONE GESTIONE OPERE ASSISTENZIALI LAVORATORI
ENTE DEL TERZO SETTORE – Iscritta Registro Unico Nazionale Terzo Settore rep. n. 30500
STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1. Costituzione
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti Codice Civile del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 la ASSOCIAZIONE GESTIONE OPERE ASSISTENZIALI LAVORATORI DI CARIPLO E GRUPPO INTESA SANPAOLO – ENTE DEL TERZO SETTORE detta anche per brevità “AGOAL CARIPLO ETS”, (nel testo statutario di seguito “Associazione”) con sede a MILANO.
2. Denominazione
La denominazione “Ente del Terzo Settore”, nonché l’acronimo “ETS”, verrà utilizzata solo dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Sede
L’Associazione ha sede in Milano. La sede può essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio Direttivo, il quale può istituire e sopprimere altrove, anche all’estero, con le modalità previste dalla legge, filiali, succursali, agenzie, unità locali, uffici e rappresentanze.
4. Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2 – FINALITA’, SCOPI E OGGETTO DELL’ATTIVITA’ – FIGURA DEL VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
L’Associazione non persegue finalità di lucro e si propone di promuovere la coesione, la formazione e l’aggregazione sociale per gli associati con iniziative di natura assistenziale, culturale, artistica, ricreativa, di interesse sociale, turistica e sportiva dilettantistica, nonché servizi alla persona.
In particolare, in riferimento alle attività di cui sopra, l’Associazione si propone di favorire un utilizzo sano e proficuo del tempo libero, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari.
Tutto quanto sopra, nell’ottica di quanto previsto dall’art. 5, D.Lgs 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” alle lettere “i” “k” e “t”.
Dette finalità possono essere raggiunte anche attraverso la costituzione di Gruppi per lo svolgimento di specifiche attività.
Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017, l’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono tenuti a iscriversi in un apposito registro dei volontari.
La figura e l’attività del volontario sono regolate dal già menzionato art. 9 D.Lgs 117/2017.
Posta la prevalenza di quanto sopra e sempre per il raggiungimento delle proprie finalità, laddove ne ravvisi l’opportunità, l’Associazione potrà svolgere eventualmente anche attività commerciali, dirette o indirette, anche mediante acquisizione di partecipazioni societarie, in modo non prevalente e comunque strumentale alle finalità di cui al presente articolo.
Art. 3 – ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI
1. Assunzione della qualifica di Associato – Diritti e doveri dell’Associato – Quota associativa intrasmissibile e non rivalutabile
Possono essere associati tutti i soggetti, senza alcuna distinzione e senza alcuna discriminazione, dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i pensionati per essere stati dipendenti di società o enti facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o danti causa del Gruppo stesso e i loro familiari di 1° grado anche non conviventi.
Potranno inoltre essere associati anche coloro che condividano le finalità e gli scopi dell’Associazione e intendano sostenere l’attività dell’Associazione stessa, in base alle regole stabilite dal Consiglio Direttivo.
E’esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati esercitano eguale diritto di elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali obbligatori e nello specifico il Libro degli Associati, libro delle adunanze dell’Organo di amministrazione e dell’Organo di controllo. Tale diritto potrà essere esercitato inoltrando richiesta scritta all’Organo di amministrazione tramite raccomandata a.r. o tramite PEC, specificando in dettaglio l’oggetto del proprio esame ed assegnando un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi entro il quale la Direzione dell’Associazione indicherà la data, le modalità dell’accesso presso la sede legale e dello svolgimento dell’esame richiesto. Il tutto come disciplinato da regolamento che, emanato dal Consiglio Direttivo e tenuto conto dell’elevato numero degli Associati, dovrà consentire il più agevole esercizio dei diritti in argomento spettanti agli Associati stessi.
Nessuna copia o estratto dei Libri Sociali qui in argomento potrà essere acquisita e/o asportata dalla sede legale.
Essi hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e le delibere, anche di natura regolamentare, dei competenti organi dell’Associazione
La quota associativa e la qualifica di associato sono intrasmissibili, fatti salvi i trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.
Art. 4 – ISCRIZIONE DELL’ASSOCIATO, QUOTA ASSOCIATIVA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
L’iscrizione degli Associati si realizza con il versamento della quota associativa annua ed avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda.
La quota associativa annua garantirà lo status di Associato fino al 31 dicembre dell’anno in cui il versamento della quota è avvenuto.
Gli Associati decadranno automaticamente dalla propria qualifica nel caso non dovessero versare negli anni successivi, ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.
Con propria delibera motivata, il Consiglio Direttivo potrà inoltre revocare la qualifica di associato nei confronti dell’Associato che terrà comportamenti riprovevoli o in ogni caso non rispettosi delle finalità e degli scopi dell’Associazione.
Qualora un Associato perdesse, per qualsiasi motivo, la qualifica di associato, la successiva riammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con propria delibera motivata. La misura della quota associativa annua è stabilità dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni esercizio sociale.
In caso di decesso dell’Associato, i suoi familiari possono mantenere l’iscrizione all’Associazione, previa richiesta scritta.
Il rapporto associativo viene meno per il recesso dell’Associato, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. Il rapporto associativo si intende cessato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Una volta cessato il rapporto associativo a qualsiasi titolo, il Socio perderà definitivamente il diritto all’iscrizione.
Il venir meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di Associato comporta l’immediata decadenza da qualsiasi incarico elettivo eventualmente ricoperto dall’Associato stesso.
L’Associato, in caso di perdita per qualsiasi ragione, della relativa qualifica, non potrà pretendere la restituzione della quota associativa annua e/o di qualsiasi apporto all’Associazione.
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’Associazione sono:
- A – L’Assemblea degli Associati
- B – il Consiglio Direttivo
- C – il Presidente ed il Vice Presidente
- E – il Collegio dei Revisori
Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono liberamente eleggibili, possono essere ricoperte dai soli Associati, hanno carattere elettivo e sono a titolo gratuito, salvo il solo rimborso analitico delle spese vive sostenute per l’esecuzione del mandato.
Art. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. Norme generali
L’Assemblea degli Associati – di seguito, per brevità “Assemblea” – è il massimo Organo dell’Associazione, ed è sovrana, nell’ambito delle norme statutarie.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti coloro che sono Associati in base alle norme che precedono, senza esclusione alcuna.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ed in ogni caso almeno una volta l’anno entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo.
L’Assemblea in sede ordinaria delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell’Associazione ed in particolare:
- provvede all’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo dell’esercizio;
- esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l’attività svolta nell’anno precedente;
- stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
- su proposta del Consiglio Direttivo, approva il regolamento elettorale per la nomina degli Organi dell’Associazione;
2. Convocazione e svolgimento delle Assemblee, principio del voto singolo
L’assemblea dovrà essere convocata nella città ove è situata la sede legale.
L’assemblea è indetta e convocata dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente oppure da almeno 1/30 (un trentesimo) degli associati che ne facciano richiesta. Le convocazioni dell’Assemblea dovranno essere inviate a tutti gli Associati con ogni mezzo idoneo almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le convocazioni dovranno contenere le indicazioni della data, dell’ora e del luogo di svolgimento dell’assemblea, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea andrà pubblicato anche sul sito Internet dell’Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e riportante tutte le indicazioni di cui al comma precedente.
L’assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione e andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, ma comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.
Per deliberare in merito a modifiche statutarie, acquisto e cessione di beni immobili, costituzione di società e acquisizione di partecipazioni, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione e scioglimento della stessa, la convocazione della riunione assembleare potrà avvenire anche su richiesta di almeno il 10 (dieci) per cento degli aventi diritto al voto. Tale richiesta dovrà indicare l’argomento da trattare e dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo affinché si possa procedere alle convocazioni. Esso dovrà indire la riunione entro 15 giorni dal pervenimento della suddetta richiesta e la riunione stessa dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.
Ad ogni associato spetta un solo voto qualunque sia il valore delle quote o dei contributi apportati.
Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato avente il diritto di partecipare all’Assemblea.
In ogni caso, nessuno potrà rappresentare oltre sé stesso:
- più di tre associati, qualora il numero totale degli associati nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea, sia inferiore a cinquecento;
- più di cinque associati, qualora il numero totale degli associati nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea, sia non inferiore a
L’assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal soggetto nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea provvede a nominare un segretario per la verbalizzazione degli atti dell’Assemblea.
Il verbale relativo a ogni delibera assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea.
Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, a pena di decadenza, al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.
3. Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, da tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualora sia presente in proprio o per delega almeno:
- 1/3 (un terzo) degli associati, qualora il numero totale degli associati nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea, sia inferiore a cinquecento
- 1/5 (un quinto) degli associati, qualora il numero totale degli associati nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea, sia non inferiore a cinquecento.
L’Assemblea così costituita delibererà a maggioranza assoluta sui seguenti punti:
- Acquisto e cessione di beni immobili;
- Costituzione di società ed acquisto o cessione di partecipazioni;
- Modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
Inoltre, l’Assemblea che dovrà deliberare sulla trasformazione, scissione e fusione dell’Associazione, nonché sullo scioglimento dell’Associazione stessa e sulla devoluzione del suo patrimonio, delibererà con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati.
Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Norme generali, libera eleggibilità e durata
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono liberamente eleggibili.
I Consiglieri e i Revisori dei Conti durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili per il periodo di volta in volta stabilito dal regolamento elettorale ed in ogni caso per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità dello stesso, dal vice Presidente, oppure da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio stesso.
In caso di inerzia da parte del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato anche su iniziativa del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio dovrà riunirsi nella città ove è situata la sede legale.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità “a distanza” tempo per tempo individuate.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, sono presiedute dal Consigliere presente più anziano.
Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.
2. Convocazione, quorum e delibere
La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso trasmesso tramite posta elettronica o altri mezzi idonei agli indirizzi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, comunicando l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio stesso ed almeno un componente del Collegio dei Revisori
Salvo altre diverse specifiche indicazioni del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.
In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente, o da chi presiede, avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente della riunione.
In caso di necessità o urgenza il Presidente è competente a svolgere tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.
3. Poteri e funzioni
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri, nessuno escluso, per la gestione dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, fatto salvo quanto per Legge o per disposizioni dello Statuto è esplicitamente riservato all’Assemblea.
Compete al Consiglio Direttivo redigere il Regolamento Elettorale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nonché l’emanazione delle norme per il raggiungimento delle finalità associative e di quelle per il funzionamento dei Gruppi ove costituiti.
Il Consiglio può anche nominare un Segretario, determinandone le funzioni ed i poteri.
4. Sopravvenuta mancanza di Consiglieri e decadenza
Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo al Consiglio Direttivo uno o più Consiglieri, per la relativa integrazione subentreranno coloro che nei risultati delle votazioni precedenti hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.
Nel caso in cui non vi fossero soggetti idonei ad assumere l’incarico di Consigliere, resta in carica il Consiglio Direttivo così come rimasto, a meno che i Consiglieri mancanti non
rappresentino la maggioranza dell’intero Consiglio Direttivo, nel qual caso l’intero Consiglio si considererà decaduto ed il Presidente dovrà indire nuove elezioni entro novanta giorni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nel periodo che intercorre tra la decadenza del Consiglio Direttivo e la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, la gestione dell’Associazione, che dovrà limitarsi ai soli atti di ordinaria amministrazione e nell’ambito della disponibilità di cassa, verrà assunta temporaneamente dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza a anche di questi, dal Consigliere più anziano.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono senza valida giustificazione a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si applicano le norme che precedono.
Art. 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1. Norme generali
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alle elezioni, che sarà presieduta dal consigliere più anziano d’età.
Essi mantengono la carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito.
2. Legale rappresentanza
Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita, disgiuntamente tra loro, la legale rappresentanza dell’Associazione.
3. Poteri di firma
I titoli di pagamento debbono recare sempre 2 (due) firme: quella del Presidente e del Vice Presidente o, in sua assenza, di un altro delegato/i nominato/i dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – PATRIMONIO E RISORSE
1. Patrimonio
L’Associazione è dotata di un patrimonio di Euro 100.000,00 (euro centomila) formatosi con i conferimenti e le riserve delle gestioni.
2. Risorse
Per il raggiungimento delle proprie finalità, le risorse dell’Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi versati dagli Associati per la partecipazione alle attività organizzate e promosse dall’Associazione.
L’Associazione può inoltre ricevere:
- contributi ed erogazioni liberali da altri Enti, Organismi e privati;
- lasciti, donazioni, atti di liberalità;
- proventi rivenienti da eventuali impieghi delle proprie disponibilità finanziarie e delle strutture materiali poste nella disponibilità dell’Associazione;
- proventi dalle varie attività ed iniziative.
Al fine del migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può anche svolgere, in via non prevalente, anche attività commerciali in ogni caso connesse alle attività previste nello scopo sociale.
Il Patrimonio che nel tempo verrà formandosi per effetto di eventuali utili o avanzi di gestione, e gli altri beni comunque nella disponibilità dell’Associazione, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto, né possono essere distribuiti o ceduti, a qualsiasi titolo ed anche in forme indirette, agli Associati durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte della legge.
Art. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il controllo dell’attività dell’Associazione viene esercitato da un Collegio dei Revisori (di seguito, per brevità, “Collegio”) composto da tre componenti effettivi e due supplenti nominati secondo quanto contemplato dal regolamento elettorale.
Il Collegio è nominato per cinque esercizi sociali e quindi fino all’assemblea che approverà il bilancio/rendiconto del quinto esercizio di nomina.
I componenti del Collegio sono eletti dagli Associati in base a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori:
- nomina al suo interno il Presidente;
- controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del bilancio/rendiconto alle scritture contabili;
- vigila sul rispetto dello Statuto;
- esegue controlli ed ispezioni periodiche;
- partecipa anche in video conferenza alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta la propria relazione annuale sul bilancio/rendiconto
Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO/RENDICONTO DELL’ESERCIZIO, LIBRI SOCIALI
1. Esercizio sociale
L’esercizio sociale corrisponde con l’anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.
2. Bilancio/rendiconto
Per ogni esercizio sociale deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario, che potrà assumere anche la forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristici, le norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore ed in base ai criteri che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per fornire la corretta e chiara rappresentazione dei fatti economici e finanziari dell’Associazione.
Il bilancio/rendiconto deve essere sottoposto all’approvazione dall’Assemblea, entro e non oltre il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio/rendiconto sarà pubblicato nel sito Internet dell’Associazione e in tutti i Registri specificatamente previsti dalla Legge.
3. Libri sociali
L’Associazione adotta i seguenti libri sociali:
- Libro delle delibere dell’Assemblea degli Associati;
- Libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
- Libro degli
I libri sociali possono essere tenuti nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna e quindi anche in forma elettronica.
Art. 12 – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
1. Estinzione o Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs 117/2017 (Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
L’Assemblea nominerà un liquidatore il quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.
L’assemblea potrà anche nominare un consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.
2. Fusione
La fusione per incorporazione dell’Associazione potrà avvenire solo in altro organismo avente finalità e scopi analoghi o affini a quelli dell’Associazione.
3. Disposizioni finali
Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno di avvenuta iscrizione dell’Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia. Le modifiche dello Statuto imposte da norme di legge non si considerano atti di natura straordinaria.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.