Statuto
Art.1
È costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e per le finalità dell'art. 11 della legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), una associazione denominata "Associazione Gestione Opere Assistenziali Lavoratori di Cariplo s.p.a.", detta anche per brevità "AGOAL CARIPLO", con sede in Milano.
Art.2
1. La AGOAL Cariplo ha lo scopo di gestire e coordinare attività assistenziali, ricreative e culturali, turistiche, a favore, o comunque nell'interesse, dei soggetti precisati nell'art. 3 del presente Statuto e, in particolare, di gestire sia direttamente, sia indirettamente, le mense e gli spacci aziendali, i bar, il cinema-teatro, la biblioteca, i villaggi marini e montani, le case per ferie e per soggiorni climatici, i centri sportivi.
Art.3
1. Sono associati di diritto alla AGOAL Cariplo i dipendenti in attività di servizio di CARIPLO s.p.a. nonche quelli cessati dal servizio con immediato diritto a pensione e comunque i pensionati a carico delle forme di previdenza aziendale di CARIPLO S.p.A.. Gli associati possono recedere con comunicazione scritta da far pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno; in tal caso la qualità di associato verrà meno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le richieste di riammissione tra gli iscritti all'Associazione sono subordinate al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
2. Possono usufruire delle attività della AGOAL Cariplo, secondo criteri e modalità fissate dal Consiglio Direttivo, anche i familiari degli associati se conviventi e/o a carico. In via eccezionale, tale facoltà potrà essere estesa dal Consiglio Direttivo a condizioni particolari anche ai familiari non a carico.
3. Possono, inoltre, usufruire delle attività della AGOAL Cariplo, secondo i criteri, le modalità e con i limiti fissati dal Consiglio Direttivo, i dipendenti in servizio delle società italiane del Gruppo Creditizio Cariplo, iscritte al relativo Albo e quelli cessati dal servizio con immediato diritto a pensione, nonché i relativi familiari se conviventi e/o a carico.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono, in ogni caso, avere accesso all'utilizzo delle strutture (ad. es. Casa al Mare di Alassio, Villaggio Marino di Follonica, Casa per Ferie di Trequanda, ecc.), solo dopo che avranno trovato soddisfacimento le richieste degli Associati e dei loro familiari.
5. Rimangono associati alla AGOAL Cariplo, a tutti gli effetti, i dipendenti delle cessate Gestioni Esattoriali Cariplo passati alle dipendenze di Cariplo Esa.Tri s.p.a., nonché quelli di Cariplo s.p.a. che divenissero dipendenti di altre società italiane del Gruppo Cariplo.
Art.4
1. Per il conseguimento dello scopo associativo la AGOAL Cariplo si avvale: -delle quote associative deliberate dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 6, comma 2, non che dei corrispettivi a carico degli associati e dei soggetti ammessi ad usufruire dei servizi dell'Associazione; -delle somme derivanti dalla sponsorizzazione di manifestazioni, iniziative e strutture, e dei proventi comunque derivanti da altre eventuali attività dell' Associazione; -di ogni altra erogazione a favore dell'Associazione.
Art.5
1. Sono organi della AGOAL Cariplo:
l' Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori;
il Presidente.
Art.6
1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, secondo modalità da questo stabilite, almeno una volta l'anno per l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio, della relazione morale e finanziaria riferita all'anno precedente.
2. L'Assemblea, inoltre, delibera modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, l'approvazione del Regolamento Elettorale di cui all'art. 17, la nomina dei componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale e, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative a carico degli iscritti, nonché ogni altra questione che le venisse sottoposta dal Consiglio Direttivo medesimo.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 4, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di alme- no la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Per deliberare le modifiche statutarie, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 18, occorre il voto favorevole di almeno un quinto degli associati e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione quello di almeno la metà.
5. Ogni associato può delegare solo un altro Associato per la partecipazione all'Assemblea. Ogni Associato non può essere portatore di più di 10 deleghe.
Art.7
1. La AGOAL Cariplo è amministrata collegialmente da un Consiglio Direttivo composto da 13 membri come segue:
1 Consigliere nominato dall'Amministrazione di CARIPLO s.p.a.;
9 Consiglieri eletti agli Associati in attività di servizio nel proprio ambito;
3 Consiglieri eletti dagli Associati in quiescenza nel proprio ambito.
2. Nella prima seduta il Consiglio nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti; possibilmente sarà scelto come Presidente il Consigliere nominato dalla CARIPLO s.p.a..
3. Nell'ipotesi in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri eletti del Consiglio, essi verranno sostituiti dai primi non eletti. I Consiglieri dimissionari restano in carica fino all'insediamento dei successori.
4. Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono provvedere entro 60 giorni ad indire le elezioni per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo; nel caso in cui la maggioranza venga meno per dimissioni, i Consiglieri dimissionari rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di indire nuove elezioni, secondo le modalità prima indicate. In entrambi i casi, qualora nel suddetto termine gli Amministratori non provvedano ad indire le elezioni, è tenuto a provvedere al più presto il Presidente o, in caso di sua impossibilità, il Collegio dei Revisori.
5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio.
Art.8
1. Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente con lettera da inviare ai componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata tramite telegramma o fax almeno due giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno 5 Consiglieri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede.
Art.9
1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) la gestione delle attività i cui all'art. 2 nei limiti delle entrate della Associazione e secondo i seguenti criteri:
1. gestire in termini di economicità la Casa al Mare d'Alassio e la Casa per Ferie di Trequanda, orientando le relative gestioni al pareggio di bilancio;
2. basare sull'autofinanziamento l'attività dei Gruppi culturali, sportivi e ricreativi, anche mediante la fissazione di quote a carico degli iscritti ai Gruppi medesimi;
3. espletare l'attività del settore Viaggi e Vacanze prevalentemente mediante convenzioni con qualificati operatori turistici;
4. evitare l'insorgere di situazioni comportanti conflitto di interesse in capo ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, non che agli associati con funzioni di Capogruppo, in particolare per quanto concerne la stipula di eventuali convenzioni con enti, associazioni o società esterne.
5. individuare ed attuare modalità di gestione intese a realizzare un'equa distribuzione fra tutti gli Associati dei benefici connessi con l'attività dell' Associazione .
b) l'approvazione dei regolamenti riguardanti le singole attività, nonché le loro successive modificazioni;
c) l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, nonché la determinazione del trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro;
d) l'approvazione annuale dei preventivi e dei rendiconti per ogni attività;
e) la predisposizione della relazione morale e finanziaria annuale da sottoporre all'Assemblea;
f) l'adozione di ogni altro provvedimento diretto al conseguimento dei fini indicati al precedente art. 2.
Art.10
1. Il controllo sull'attività dell'Associazione viene esercitato da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri appartenenti al personale in servizio di CARIPLO s.p.a. eletti dagli Associati.
2. Nell'ipotesi in cui venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri eletti del Collegio dei Revisori, essi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. I Revisori dimissionari restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art.11
1. I Consiglieri ed i Revisori dei conti durano in carica tre anni a decorrere dal loro insediamento e sono rieleggibili.
2. I Consiglieri ed i Revisori scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.
3. I Consiglieri ed i Revisori nominati in sostituzione di quelli che venissero a cessare per qualsiasi motivo, restano in carica per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.
Art.12
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della AGOAL Cariplo, convoca e presiede l' Assemblea degli Associati, nonché le sedute del Consiglio.
2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può prendere provvedimenti che spetterebbero al Consiglio, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente o in via subordinata il Consigliere più anziano (il Consigliere più anziano di nomina ovvero, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età).
Art.13
1. Il Segretario della AGOAL Cariplo, è nominato, su proposta di CARIPLO s.p.a., dal Consiglio Direttivo tra i dipendenti in servizio della stessa CARIPLO s.p.a.. Egli assume anche la funzione di Segretario del Consiglio Direttivo e di Capo dell'Ufficio Segreteria. , Il Segretario ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio, stendere i verbali delle sedute assembleari e consiliari, curare la tenuta dei libri contabili dell'Associazione e sovrintendere a tutto il lavoro svolto dall'ufficio Segreteria. Deve inoltre redigere la relazione finanziaria annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art.14
1. I titoli di pagamento debbono recare sempre due firme: quella del Presidente, o del Vice Presidente o, in loro assenza, di altra persona delegata dal Consiglio e quella del Segretario o, in sua assenza, di un dipendente della Segreteria delegato dal Segretario medesimo.
Art.15
1. L'attività ricreativa, sportiva e culturale, può essere svolta nell'ambito di Gruppi od Organismi costituiti a tale scopo.
2. La costituzione, le norme di funzionamento e il tipo di attività dei Gruppi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della AGOAL Cariplo.
3. Il Capo Gruppo, eletto dagli aderenti al Gruppo medesimo con l'approvazione del Consiglio Direttivo, rappresenterà lo stesso nello svolgimento delle varie attività di pertinenza, terrà i rapporti con la AGOAL Cariplo, predisporrà annualmente preventivi e rendiconti da sottoporre al Consiglio Direttivo della AGOAL Cariplo.
4. Periodicamente i Capi Gruppo verranno convocati dal Consiglio della AGOAL Cariplo in assemblea consultiva.
Art.16
1. Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili con quelle di Capo Gruppo
Art.17
1. La nomina e l'elezione dei componenti gli organi collegiali della AGOAL devono essere effettuate entro il mese precedente quello della scadenza del triennio di durata di tali organi. L'elezione da parte degli iscritti è fatta mediante votazione per scrutinio segreto con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti di candidati da presentare ad opera dei gruppi votanti, secondo le norme al riguardo previste dal Regolamento Elettorale; nell'ambito della lista prescelta può essere espressa una sola preferenza. I pensionati possono esprimere il proprio voto a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire entro il termine perentorio appositamente fissato. I voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.
2. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità previste dal Regolamento Elettorale, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall' Assemblea.
Art.18
1. Le modifiche statutarie saranno portate a conoscenza di CARIPLO s.p.a.. Eventuali modificazioni degli artt. 7,10 e 13 devono peraltro essere concordate con CARIPLO s.p.a..
Art.19
1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà destinato interamente a finalità di utilità generale
Art.20
1. Per quanto non contemplato specificatamente dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

